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CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
approvate da ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E FIAVET
1. PREMESSA.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che
l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, debbano essere in possesso
dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro
attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95);
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni
Generali di contratto. La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1
d. lgs. 111/95) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso",
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all'alloggio (omissis) ..... che costituiscano parte
significativa del "pacchetto turistico".
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato,
oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle
disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché
dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione
amministrativa dell'organizzatore; estremi della polizza
assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo
o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in
tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o
dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata nella Scheda
Tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente
il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al
primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il
consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà
addebitato - al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1°
comma - l'importo della penale nella misura indicata nella Scheda
Tecnica del catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo
individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi
per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei
servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta
di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3°
comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i
diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto
(ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla ( ex
art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore,
tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente
art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per
un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la
modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà
pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazio-ne della
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle
parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non
può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità:
e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni
ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro
Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di
5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli
stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e
14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o
di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante
l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21
D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato
del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve
altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.
249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e
n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art.
10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente
responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai
sensi del Regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la
responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni
fino all'ammontare di 100.000 diritti speciali di prelievo,
equivalenti a € 121.982,99 (al 30/6/98). La responsabilità del Tour
Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.L. n.
111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel
presente catalogo.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98. La
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all'estero
Indietro
SICURI IN VIAGGIO SEMPRE OVUNQUE SUBITO CON
RIPORTIAMO UN ESTRATTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE NELLA
POLIZZA DA NOI SOTTOSCRITTA CON AMI ASSISTANCE SPA AGENZIA GENERALE
DELLA FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA SPECIALIZZATA NELLE COPERTURE
ASSICURATIVE RISERVATE AI TOUR OPERATORS. LA POLIZZA E' DEPOSITATA
PRESSO SOGNARE INSIEME VIAGGI E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO
CONTENUTE IN DETTAGLIO NEL DOCUMENTO INFORMATIVO CHE VERRA'
CONSEGNATO A TUTTI I PARTECIPANTI AI NOSTRI VIAGGI, UNITAMENTE AGLI
ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO.
RIMBORSO SPESE MEDICHE (da infortunio o malattia)
Nel limite dei massimali per l'Assicurato di € 600,00 in Italia e di
€ 5.000,00 all'Estero verranno rimborsate le spese mediche sostenute
durante il viaggio, conseguenti ad infortunio o malattia
verificatisi durante il periodo di validità della garanzia
relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di
infortunio e con limite di € 200,00, ricoveri ospedalieri,
interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico. In caso
di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio e malattia
indennizzabili a termini di polizza; la Centrale Operativa, su
richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle
spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà
provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza
ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
La Società si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere
ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione
di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la
prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi
in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro
od in natura.
" CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
" INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
" SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
" TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
" RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
" TRASPORTO DELLA SALMA
" VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
" ASSISTENZA AI MINORI
" RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
" PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
" INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
" INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO FINO A € 1.000,00
" ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' FINO A € 8.000,00
" RIENTRO ANTICIPATO
" SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
" TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
" SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO FINO A € 1.500,00
" ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO FINO A € 25.000,00
BAGAGLIO
La Società garantisce entro il massimale per Assicurato di € 300,00
in Italia ed € 500,00 all' Estero il bagaglio dell'Assicurato contro
i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed
avarie da parte del vettore.
IN CASO DI NECESSITA'
ASSISTENZA PERSONE
In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno l'Assicurato deve
contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai numeri:
Telefono: --39/039 6899965 Telefax --39/039 6057533
Per le richieste di rimborso l'Assicurato deve indirizzare la sua
corrispondenza a:
AMI ASSISTANCE (Ufficio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14 - 20041 - Agrate Brianza (MI)
Per informazioni: Telefono 039 6899941 - Fax 039 6899940
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